Art. 3.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Le spese relative ai compiti istituzionali e alle attività del Consiglio di sicurezza nazionale sono iscritte in un'apposita unità previsionale di base, denominata «Spese per l'informazione e la sicurezza dello Stato», quali fondi riservati, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
      2. Con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del

 

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Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni per l'amministrazione e la rendicontazione delle spese riservate nonché per le modalità e i tempi di documentazione delle stesse.