1. Le spese relative ai compiti istituzionali e alle attività del Consiglio di sicurezza nazionale sono iscritte in un'apposita unità previsionale di base, denominata «Spese per l'informazione e la sicurezza dello Stato», quali fondi riservati, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del